Art. 4.

      1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
      2. Ciascun magistrato riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
      3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, e con due preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera a), con al massimo tre preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera b), e con al massimo quattro preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 23.
      4. Sono bianche le schede prive di voto di lista valido.
      5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
      6. È nullo il voto di preferenza espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. In questi casi rimane valido il voto di lista, se espresso regolarmente.
      7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
      8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6».

 

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